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1 - Premessa

Premessa

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/2014, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA - come già in precedenza la delibera nr. 40/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
Con "impianto di utenza" ARERA intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".

Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso NON TECNOLOGICO ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione acqua calda sanitaria, condizionamento), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

A far data dal 01-07-2014 la verifica documentale verrà effettuata per tutte le richieste di attivazione o riattivazione fornitura per impianti di utenza nuovi di cui al Titolo II e per impianti di utenza modificati o trasformati di cui al Titolo III. Sono esclusi dal presente regolamento le seguenti tipologie :

  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione a impianto di utenza nuovo effettuata in attuazione del presente regolamento;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo;
  • volture;
  • riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi dalla variazione della portata termica complessiva
  • riattivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati.

 

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sull’argomento consultare: https://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm


ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS NUOVI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. N. 37/2008

A seguito dell’entrata in vigore ( 27 marzo 2008 ) del D.M. del 22-01-2008 n. 37 informa che sono state introdotte sinteticamente le seguenti novità alla procedura in essere, relativa alla richiesta di attivazione di un impianto di utenza nuovo:

  1. la estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso.
  2. è stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto, per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti, ne vengono previsti due tipi: uno semplificato, che può essere redatto da responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto begli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche e previsto per impianti di un certo rilievo – impianti […] relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 KW o dotati di canne fumarie collettive ramificate […]
  3. il committente o il proprietario, che alla data di entrata in vigore del decreto non siano in possesso della dichiarazione di conformità, sono tenuti ad acquisire un attestato di rispondenza dello stato dell’impianto alla regola d’arte rilasciato rispettivamente, da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni, per gli impianti al di sopra delle soglie per la progettazione obbligatoria, e per le altre classi di impianti al di sotto delle medesime soglie, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
  4. il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, […], negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, dovrà consegnare al Distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva. Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il Distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rende disponibile e scaricabile nel seguito una copia del provvedimento in pdf.


Stante quanto premesso, ogni richiesta di attivazione/riattivazione di un impianto soggetto ai disposti della Delibera nr. 40/2014 a partire dall’1 luglio 2014 dovrà essere corredata dalla nuova modulistica di seguito specificata. Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere acquisita telefonando negli orari di ufficio al numero 0583-54011.

 

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